Cass. civ. n. 18958 del 8 agosto 2013

Testo massima n. 1


La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento - per la cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte - sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio, desumendosi da tale circostanza la certezza dell'autografia della parte e la posteriorità della data del mandato rispetto sia alla sentenza impugnata sia alla notifica dell'impugnazione.

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