Cass. civ. n. 3583 del 25 marzo 1995

Testo massima n. 1


Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto di appello la indicazione, in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata dallo stesso con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado; in quanto dalla descritta errata indicazione della procura non possono farsi derivare conseguenze più gravi di quelle ricollegabili alla totale omissione dell'indicazione della procura medesima nell'atto di appello (che non costituisce causa di nullità di quest'ultimo atto).

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