Cass. pen. n. 31281 del 15 luglio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
Giudizio di appello - Assoluzione in primo grado dell’imputato perché il fatto non sussiste - Impugnazione della sola parte civile - Valutazione da parte del giudice penale dell'esistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito - Possibilità - Esclusione - Applicazione esclusiva delle regole civilistiche in tema di fatto illecito - Sussistenza - Fattispecie.
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile. (Fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.