Cass. civ. n. 10425 del 21 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Per il principio dell'ultrattività del rito, ove la controversia, ancorché introdotta con ricorso, sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro al quale è assoggettata (nella specie: determinazione dell'equo canone ex art. 45 legge 27 luglio 1978, n. 392) debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale.