Cass. civ. n. 7158 del 1 agosto 1997

Testo massima n. 1


Nel procedimento di impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, l'appello va proposto con ricorso e non con citazione; tuttavia, ove l'appello sia stato proposto con citazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, è da escludere la nullità dell'atto di impugnazione se il deposito della citazione nella cancelleria sia avvenuto in termini perentori fissati dalla legge, non essendo sufficiente che, in tali termini, sia stata effettuata la notificazione.

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