Cass. civ. n. 31296 del 10 novembre 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni.


La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32787 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 1987
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE