Cass. civ. n. 31296 del 10 novembre 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO


Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni.


La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 1987
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 32787/2022

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