Cass. civ. n. 31312 del 10 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE


Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni.


La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 107
Cod. Proc. Civ. art. 270
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332

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Precedenti: Cass. civ. n. 9131/2016

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