Cass. civ. n. 1754 del 8 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti).
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