Cass. civ. n. 346 del 14 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Il principio di unità ed infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice d'avvalersi della facoltà di ordinare d'ufficio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.

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