Cass. civ. n. 3142 del 02 febbraio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero "di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.
conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1367