Cass. civ. n. 3142 del 7 febbraio 2025

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI


Frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione.


Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 752
Cod. Civ. art. 1294
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 103
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332

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Precedenti: Cass. civ. n. 8487/2016

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