Cass. civ. n. 31434 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ("IUS POSSESSIONIS" E "IUS POSSIDENDI") Negozio traslativo del diritto reale - Costituto possessorio implicito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Non è ravvisabile un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all'acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 6893 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1140
Cod. Civ. art. 1141
Cod. Civ. art. 1476

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