Cass. civ. n. 31438 del 13 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio - Presupposti - Notifica di atto valido - Ragioni - Incompatibilità del termine decadenziale con la sanatoria - Eccezione - Mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio non imputabile alla parte.
L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.