Cass. civ. n. 31443 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Firma della parte - Autenticazione ad opera di difensore non iscritto nell'albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.


È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20468 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 365

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