Cass. civ. n. 3145 del 2 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Possibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica - Esclusione - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Ragioni.
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.