Cass. civ. n. 3147 del 02 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione del creditore parzialmente ammesso - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Inammissibilità - Art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi - Irrilevanza.


In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24489 del 2016

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 206 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 334

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