Cass. civ. n. 3147 del 2 febbraio 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Opposizione del creditore parzialmente ammesso - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Inammissibilità - Art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi - Irrilevanza.
In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 206 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 334