Cass. civ. n. 2856 del 4 agosto 1954

Testo massima n. 1


Sospeso a norma dell'art. 367 c.p.c. il giudizio pendente davanti al giudice speciale a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, il processo si estingue qualora non venga riassunto davanti al giudice speciale nel termine dei sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cassazione che abbia deciso sulla giurisdizione.

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