Cass. pen. n. 31522 del 01 giugno 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Reati concernenti gli stupefacenti - Luogo di consumazione - Difficoltà di accertamento - Criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. - Utilizzabilità - Fattispecie.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad accordo telefonico per l'acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell'ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE