Cass. pen. n. 31535 del 12 settembre 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SCORRERIE IN ARMI
Aggravante di cui all’art. 416, comma quarto, cod. pen. - Differenze con l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. – Indicazione.
L'aggravante della scorreria in armi, prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen., si differenzia da quella dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto richiede il trasferimento di associati armati da un luogo ad un altro, sicché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la semplice disponibilità di armi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 416 bis com. 4