Cass. pen. n. 31548 del 05 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Sentenza di patteggiamento per illecito amministrativo dell'ente – Inconciliabilità con il fatto accertato con la sentenza di condanna per il reato presupposto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
E' ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell'opera, nonchè del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione). Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 73
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 22
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8