Cass. civ. n. 31575 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE


Azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale - Ammissibilità - Impignorabilità dei beni - Onere della prova gravante sul debitore - Sussistenza - Contenuto - Debiti assunti nell’esercizio dell’attività d'impresa o professionale - Deduzione - Sufficienza - Esclusione.


In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 29983/2021

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