Cass. pen. n. 31588 del 14 giugno 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - REATI POLITICI E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA - Domanda di estradizione per un delitto comune - Sottostante movente politico - Causa obbligatoria di rigetto della domanda - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di estradizione per l'estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano allegati dall'interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna preluda alla violazione di diritti fondamentali della persona. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione passiva verso la Turchia, nella quale la Corte, rifacendosi ai più recenti rapporti informativi di Amnesty International e del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, ha ritenuto sussistente il rischio che, pur se indagato per reati comuni, l'estradando, soggetto di etnia curda affiliato ad un partito filo-curdo, potesse essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per motivi politici).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 10656 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 13
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C)
Cod. Pen. art. 13

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