Cass. civ. n. 7520 del 4 giugno 2001

Testo massima n. 1


L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente; spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.

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