Cass. civ. n. 19324 del 4 ottobre 2005
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La censura con cui si addebiti alla sentenza impugnata di non avere disapplicato l'atto amministrativo posto a fondamento dell'ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non configura una questione di giurisdizione - la cui soluzione, in sede di legittimità, debba essere rimessa alle Sezioni Unite -, giacché le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi.