Cass. civ. n. 317 del 08 gennaio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 366