Cass. civ. n. 317 del 8 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA


Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.


Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366

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Conformi: Cass. civ. n. 1989/2016

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