Cass. civ. n. 317 del 08 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.


Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1989 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE