Cass. civ. n. 9232 del 25 giugno 2002

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'irregolarità della comunicazione, all'avvocato della parte, dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.

Testo massima n. 2


Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, vertente tra un ente pubblico non economico (nella specie, una USL) ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.

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