Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9232 del 25 giugno 2002

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9232 del 25 giugno 2002

Testo massima n. 1

L’irregolarità della comunicazione, all’avvocato della parte, dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.

Testo massima n. 2

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, vertente tra un ente pubblico non economico [ nella specie, una USL ] ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell’obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze