Cass. civ. n. 953 del 1 febbraio 1991

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Con riguardo al procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377 secondo comma, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultino costituite, con il deposito degli atti all'uopo previsti; non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente (senza che ciò possa implicare una lesione del diritto di difesa, restando a loro carico l'onere di accertare la data di fissazione di detta udienza, per esercitare la facoltà di partecipare alla medesima).

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