Cass. civ. n. 1861 del 8 marzo 1990

Testo massima n. 1


Con riguardo al giudizio di cassazione l'art. 377 c.p.c., nel prevedere che il cancelliere dia comunicazione della udienza o dell'adunanza in camera di consiglio agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima, non prescrive che il detto intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione e la udienza debba essere costituito da un termine di giorni liberi, mancando un'espressa previsione in tal senso come nel caso dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. o dei termini per comunicare comparsa e memorie ex art. 190 c.p.c.

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