Cass. civ. n. 3172 del 7 febbraio 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Difetto di titolo esecutivo - Accertamento giudiziale - Mancanza di pignoramenti successivi - Improcedibilità dell’esecuzione - Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Inerzia del debitore - Irrilevanza.
In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 493
Cod. Civ. art. 2929
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis