Cass. civ. n. 31744 del 15 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Consulenza tecnico-contabile – Illegittima utilizzazione di documenti da parte del c.t.u. – Eccezione di nullità – Sua formulazione dal c.t.p. al momento del loro deposito – Esclusione – Eccezione nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione – Sussistenza.


In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5370 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 157 com. 2
Cod. Civ. art. 195 com. 3

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