Cass. civ. n. 9461 del 18 aprile 2013

Testo massima n. 1


Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia rigettato il gravame avente ad oggetto il provvedimento di revoca di un'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., disposta dal giudice di primo grado pur permanendo la causa di sospensione, l'accertamento da parte della Suprema Corte dell'illegittimità di tale provvedimento e della persistenza della causa di sospensione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la declaratoria che il processo non poteva essere proseguito, con conseguente necessità di riassunzione dello stesso davanti al giudice di primo grado.

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