Cass. civ. n. 12171 del 26 maggio 2009
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia rigettato, ma il controricorso sia inammissibile per mancanza di motivi ed il controricorrente non abbia svolto alcuna attività difensiva, nessun provvedimento dev'essere adottato in ordine alle spese.