Cass. civ. n. 31774 del 15 novembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Contestazioni relative al quantum - Ammissibilità - Autoliquidazione effettuata in via amministrativa - Oneri di allegazione e prova.


In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 37138 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

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