Cass. civ. n. 1153 del 4 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussione, né la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento unicamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, né l'attribuzione delle spese della procura stessa, essendo tale atto rimasto isolato nell'ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative.

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