Cass. civ. n. 17334 del 25 agosto 2005
Testo massima n. 1
Nel caso in cui la materia del contendere su cui è stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, la Corte — previa valutazione di fondatezza della originaria domanda — decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere (estinzione del processo e caducazione delle sentenze di merito), pronuncia direttamente in ordine alle spese dell'intero processo in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.