Cass. civ. n. 309 del 16 gennaio 1996
Testo massima n. 1
L'art. 385, comma 2, c.p.c., secondo cui la Corte di cassazione, se cassa la sentenza impugnata per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, si riferisce all'ipotesi più comune di accertata incompetenza risalente al giudizio di primo grado. Nel caso in cui invece la sentenza di primo grado, pronunciata da giudice competente, sia stata appellata davanti a giudice privo della relativa competenza, che abbia omesso di rilevare tale difetto, l'annullamento disposto in esito al giudizio di cassazione travolge solo la sentenza d'appello, cosicché la Corte di cassazione deve limitarsi a provvedere solo sulle spese dei giudizi d'appello e di cassazione. (Nella specie in una causa di lavoro promossa nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato il giudice d'appello era stato erroneamente individuato secondo i criteri del foro erariale).
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