14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3860 del 11 giugno 1986
Testo massima n. 1
Qualora, al fine del consolidamento delle strutture di un fabbricato condominiale, si renda indispensabile l’esecuzione di lavori, sia su porzioni comuni, sia in appartamenti di proprietà esclusiva di alcuni condomini, e, a fronte dell’inerzia di costoro, provvedano alle une ed alle altre opere altri condomini, ricorrendo al credito bancario per la disponibilità della somma all’uopo occorrente, a questi ultimi condomini deve riconoscersi, mediante azione generale di arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. [ e stante anche la non invocabilità, nel rapporto fra condomini, delle disposizioni dell’art. 936 c.c. in tema di opere sul fondo altrui ], il diritto di conseguire dai primi il rimborso delle spese affrontate, per la parte di loro spettanza, ivi compresi gli interessi bancari sopportati per conseguire detto prestito [ e non quindi i minori interessi di cui al tasso legale, trattandosi di una componente dell’obbligazione principale di rimborso delle erogazioni effettuate dai condomini diligenti ].
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