Cass. civ. n. 4 del 8 gennaio 1979
Testo massima n. 1
La sentenza con la quale la Corte di cassazione, nel cassare senza rinvio la decisione impugnata, ometta di provvedere in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio, non è viziata da un mero errore materiale, correggibile con la procedura di cui all'art. 288 c.p.c., ma presenta una vera e propria omissione del provvedimento decisorio sull'onere delle spese dei precedenti gradi di giudizio, che potrebbe essere anche di compensazione; essa non è perciò suscettibile di integrazione con la procedura di correzione degli errori materiali.
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