Cass. civ. n. 712 del 11 marzo 1972

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 629 secondo comma c.c., le disposizioni a favore dell'anima si considerano un onere a carico dell'erede (o del legatario). I chiamati alla successione legittima in presenza di un legato siffatto hanno interesse alla identificazione degli eredi ai fini dei pagamenti periodici per stabilire a chi spetti il possesso dei beni oggetto della disposizione, anche in relazione all'adempimento dell'onere.

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