Cass. civ. n. 5356 del 10 dicembre 1977

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 1134 c.c., il diritto del singolo condomino ad essere rimborsato dalle spese effettuate per le parti comuni dell'edificio, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, postula l'urgenza delle spese medesime, e, cioè, la loro indifferibilità, secondo il criterio del bonus pater familias, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento. (Nella specie, premesso il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il diritto del condomino al rimborso di spese per riparazioni di danni derivanti da terremoto, tenuto conto che i relativi lavori erano stati intrapresi dopo circa tre anni dal verificarsi dei danni stessi, e, cioè, dopo un periodo di tempo più che sufficiente a richiedere il consenso degli altri condomini).

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