Cass. civ. n. 882 del 1 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Il diritto d'impugnazione in cassazione non si consuma finché non interviene una pronuncia d'inammissibilità e improcedibilità del ricorso e può essere, in conseguenza, proposto nuovo ricorso, in sostituzione di quello viziato, sempre che siano osservati i requisiti di legge e non siano decorsi i termini per impugnare. Per contro, la rituale introduzione del ricorso preclude al ricorrente di denunciare altri vizi o ripetere le stesse censure con un nuovo ricorso, anche se il termine per l'impugnazione non è ancora scaduto.

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