Cass. civ. n. 9480 del 21 aprile 2010

Testo massima n. 1


L'azione di restituzione che venga proposta, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non va ricondotta allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, restando irrilevante la buona o mala fede dell'"accipiens", che, di conseguenza, non è tenuto a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata con riguardo alla decorrenza degli interessi applicabili. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva liquidato gli interessi dal giorno del pagamento, anziché da quello della pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, la quale aveva accolto il ricorso, facendo applicazione dello "ius supervenius" costituito dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva mutato il quadro normativo di riferimento con efficacia retroattiva).

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