Cass. civ. n. 31817 del 15 novembre 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Sentenza assolutoria pronunciata in primo grado - Mancata impugnazione delle parti civili - Azione risarcitoria in sede civile - Effetto preclusivo - Esclusione.


La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15112 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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