Cass. civ. n. 2665 del 12 luglio 1976
Testo massima n. 1
Il divieto imposto al singolo condomino di eseguire, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, spese per la conservazione delle cose comuni, è ispirato al criterio di impedire dannose interferenze nell'amministrazione condominiale e cessa — ai sensi dell'art. 1134 c.c. — quando si tratti di spese urgenti, tali dovendo considerarsi quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento della cosa comune. Ove abbia effettuato tali spese, il condominio può promuovere azione per il rimborso (detratta la sua quota) nei confronti del condominio rappresentato dal suo amministratore, essendo questi passivamente legittimato nei confronti di qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.
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