Cass. civ. n. 2130 del 3 febbraio 2005

Testo massima n. 1


La disposizione recata dall'art. 389 c.p.c., secondo cui in caso di cassazione senza rinvio la domanda di restituzione o di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, va interpretata nel senso di escludere che si sia voluto indicare il giudice che sarebbe stato, o sia divenuto successivamente, competente a pronunziare la sentenza; di conseguenza, la circostanza che, per effetto dell'introduzione del giudice unico, il giudice che ha pronunziato quale giudice di appello la sentenza cassata non abbia più funzioni di appello (salvo per gli appelli proposti prima del 31 dicembre 1999), bensì funzioni di giudice di primo grado, non ha alcun rilievo, posto che il giudizio per le restituzioni non è un giudizio di appello.

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