Cass. civ. n. 15031 del 27 novembre 2001
Testo massima n. 1
La cassazione della sentenza impugnata, per inammissibilità di una domanda nuova in appello integra un'ipotesi di cassazione senza rinvio e, pertanto, la competenza a conoscere delle domande di restituzione e di ogni altra conseguente alla cassazione della sentenza — come quella relativa al capo sulle spese in conseguenza dell'accoglimento in appello della domanda inammissibile — spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, a norma dell'art. 389 c.p.c.
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