Cass. civ. n. 4275 del 4 luglio 1980

Testo massima n. 1


Il giudizio che attiene alle domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione, e che va proposto al giudice di rinvio a norma dell'art. 389 c.p.c., non può essere espletato autonomamente e non deve essere necessariamente riunito al giudizio di merito in sede di rinvio, essendo una mera facoltà della parte interessata alle restituzioni chiedere le stesse nel giudizio di rinvio o in via autonoma, mentre costituisce una mera facoltà del giudice di rinvio operare la riunione delle due domande.

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