Cass. civ. n. 5766 del 8 novembre 1979
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 389 c.p.c., la domanda di restituzione delle spese giudiziali pagate alla controparte in adempimento della sentenza d'appello successivamente cassata è, ancorché nuova, ammissibile in sede di rinvio; pertanto, il giudice di tale fase, qualora trascuri di esaminarla, incorre nel vizio di omessa pronuncia.
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