Cass. civ. n. 259 del 6 febbraio 1970
Testo massima n. 1
Cassata con rinvio la sentenza del giudice di appello che, confermando quella di primo grado, aveva disposto il rilascio, successivamente eseguito, di un immobile a favore dell'attore, non può il giudice del rinvio omettere di ordinare la restituzione del bene sul rilievo che, in base ad altro titolo, l'attore potrebbe riottenere la consegna dello stesso.
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